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venerdì, Novembre 22, 2024

Il Movimento Femminile e per le Pari Opportunità della Democrazia Cristiana affronta il tema del < BULLISMO > con la relazione della Dott.ssa RAFFAELLA KATIA NOVELLINO (Milano) – PRIMA PARTE

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A cura di Dott.ssa RAFFAELLA KATIA NOVELLINO (Milano)

raffaella.novellino@dconline.info * Cell. 329-0116273 *

Segretaria nazionale Vicaria del Dipartimento “Tutela del cittadino e per i Diritti Umani”

Vice-Segretaria nazionale del Dipartimento per le Relazioni Esterne ed Istituzionali della Democrazia Cristiana italiana *

Componente del Consiglio Nazionale e della Direzione nazionale della Democrazia Cristiana *

Editorialista de “IL POPOLO” della Democrazia Cristiana *

Il Movimento Femminile e per le Pari Opportunità della Democrazia Cristiana affronta il tema del < BULLISMO > con la relazione della Dott.ssa RAFFAELLA KATIA NOVELLINO (Milano) –             < PRIMA PARTE >

Continua ad irrobustirsi in maniera molto significativa anche il Movimento Femminile e per le Pari Opportunità della Democrazia Cristiana italiana, attualmente coordinato dall’Ins. NATASCIA PIZZUTTI (di Manzano /in provincia di Udine).

Come ormai noto è stato deciso di convocare quindicinalmente una Assemble (in via telematica – modalità MEET – ) e quindi la prossima riunione cade venerdì 21 giugno 2024, con inizio alle ore 18.00.

La riunione – presieduta da Natascia Pizzutti – sta registrando un continuo progresso di partecipazione, il che fa davvero ben sperare per l’irrobustimento non solo del Movimento femminile D.C. ma – di converso – anche dell’intero partito della Democrazia Cristiana.

E’ stato inoltre deciso – oltre ai classici argomenti ordinari attinenti l’organizzazione interna del Movimento Femminile D.C., proposte di nomina, proposte operative e quant’altro, anche di approfondire un tema di interesse generale su cui confrontarsi nel corso della riunione ed anche attraverso i vari strumenti di partecipazione (Social Media) messi a disposizione dalla Democrazia Cristiana.

Chiara Ziveri

Nelle settimane scorse era stato affrontato < il reato di Stalking > approfondito anche grazie ad una esauriente relazione introduttiva della Dott.ssa Raffaella Katia Novellino (Milano).

Nel prossimo incipiente incontro sarà invece la volta di un altro tema di estremo interesse che è quello del < BULLISMO >.

Graziella Duca Arcuri

Qui di seguito presentiamo la prima parte della relazione che la Dott.ssa RAFFAELLA KATIA NOVELLINO presenterà nel corso della prossima riunione del Movimento Femminile e per le pari Opportunità della Democrazia Cristiana italiana.

BULLISMO : QUANDO SCATTA IL REATO DI VIOLENZA PRIVATA

NONOSTANTE LE CAMPAGNE DI SENSIBILIZZAZIONE E DI EDUCAZIONE,  IL FENOMENO SOCIALE DEL BULLISMO NON ACCENNA A DIMINUIRE.

TANTO CHE SI RENDE NECESSARIO METTERE IN ATTO NUOVI INTERVENTI ANCHE GIURISPRUDENZIALI PER DISCIPLINARE LA PORTATA DI QUESTO FENOMENO.

SI COMPIONO ATTI DI BULLISMO QUANDO SI VERIFICA ALMENO UNA DELLE SEGUENTI CONDIZIONI:

1) VOLONTÀ DI ATTIVARE CONDOTTE OFFENSIVE O FINALIZZATE A FARE DEL MALE AD UNA PERSONA (BERSAGLIO).

2) ATTEGGIAMENTI DI PREVARICAZIONE E SOPRAFFAZIONE (FISICA E VERBALE ), EPISODI AGGRESSIVI COMPIUTI REGOLARMENTE E RIPETUTAMENTE.

3) PRESENZA DI UN PUBBLICO CHE UMILI LA PARTE OFFESA DURANTE LE AGGRESSIONI SUBITE.

DI RECENTE, È INTERVENUTA LA CORTE DI CASSAZIONE PENALE CHE, CON LA SENTENZA N. 163 / 2021 HA INTESO DIMOSTRARE CHE IL BULLISMO PUÒ CONNOTARE GLI ESTREMI DI UN VERO E PROPRIO REATO.

RICORDIAMO, INFATTI, CHE IL BULLISMO DI PER SE’ È UN FENOMENO SOCIALE.

IN BASE AL SINGOLO CASO, VIENE DI VOLTA IN VOLTA ASSOCIATO A VARI TIPI DI REATI.

QUESTO ALLARMANTE FENOMENO FA SUBITO VENIRE IN MENTE I GIOVANI E GIOVANISSIMI, I MINORI, I COMPAGNI DI SCUOLA, MA PUÒ RIGUARDARE ANCHE ALTRI CONTESTI : I LUOGHI DI LAVORO,  I RAPPORTI DI VICINATO,  I DOCIAL NETWORK.

LA SENTENZA DEL 5 GENNAIO 2021 N. 163 DELLA CASSAZIONE HA DETERMINATO CHE GLI ATTI DI BULLISMO INTEGRANO IL REATO DI VIOLENZA PRIVATA QUANDO PRODUCONO NELLA VITTIMA UNO STATO DI SOGGEZIONE E CORCIZIONE DELLA SUA VOLONTÀ.

BULLISMO E VIOLENZA PRIVATA : SENTENZA N. 163 / 2021 DELLA CASSAZIONE PENALE

IL FATTO COSTITUTIVO DEL BULLISMO NON È LA VIOLENZA O LA MINACCIA,  MA LA COERCIZIONE.

SCATTA IL REATO DI VIOLENZA PRIVATA (EX ART. 610 C.P.) QUANDO IL BULLO PONE LA VITTIMA IN UNA CONDIZIONE DI SOGGEZIONE PSICHICA A SEGUITO DELL’ ATTO VIOLENTO , DI MINACCE E PREPOTENZE.

IL BENE TUTELATO È LA LIBERTÀ PSICHICA CHE, IN QUESTO CASO, VIENE COMPROMESSA DALLA COERCIZIONE DELLA VOLONTÀ.

LA CASSAZIONE HA RESPINTO L’ IDEA DI COINCIDENZA TRA LE CONDOTTE MINACCIOSE E VIOLENTE E L’ EVENTO DI BULLISMO COME CONSEGUENZA ISTANTANEA È PRIVA DI SUCCESSIVE CONSEGUENZE.

HA CHIARITO MEGLIO IL CONCETTO SPIEGANDO CHE È SUFFICIENTE LA COMPRESSIONE DELLA LIBERTÀ PSICHICA DELLA VITTIMA DI BULLISMO (COSTRETTO A SUBIRE PREVARICAZIONI O MESSO ALLA BERLINA PUBBLICAMENTE) PER CONFIGURARE IL REATO DI VIOLENZA PRIVATA CHE LEDE L’ AUTODETERMINAZIONE DELLA VITTIMA STESSA.

VEDIAMO COME SI SONO SVOLTI I FATTI E PERCHÉ LA CASSAZIONE HA EMESSO QUESTA SENTENZA.

I FATTI, LA CONDOTTA PREVARICATRICE DEL BULLO

UNO STUDENTE MINORENNE È STATO CONDANNATO PER ATTI DI BULLISMO COMPIUTI AI DANNI DI UN COMPAGNO DI CLASSE.

NELLO SPECIFICO, IL BULLO HA INDOTTO LA VITTIMA A :

1) SUBIRE IL FURTO DI MATERIALE SCOLASTICO ;

2) SUBIRE A LIVELLO PSICOFISICO LA VOLGARE SIMULAZIONE DI ATTI SESSUALI DA DIETRO  MENTRE IL BULLO SI APPOGGIAVA SUL SUO CORPO DAVANTI AD ALTRI COMPAGNI DI SCUOLA ;

TOLLERARE PAROLACCE SCRITTE SUI LIBRI, SPUTI IN FACCIA, CALCI.

NEI PRIMI DUE GRADI DI GIUDIZIO,  IL BULLO È STATO CONDANNATO PER VIOLENZA PRIVATA E LESIONI PERSONALI ( TRIBUNALE PER I MINORI DI BOLOGNA E CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA, SEZIONE PER I MINORENNI ).

SUCCESSIVAMENTE,  IL MINORE BULLO HA FATTO RICORSO IN CASSAZIONE CONTESTANDO IL FATTO CHE LA CONDOTTA ERA OCCASIONALE,  CONSIDERANDO IL MODESTO DISVALORE DEL FATTO E L’ INCENSURATEZZA DELL’ IMPUTATO.

LA CASSAZIONE,  CON LA SENTENZA N. 163 / 2021, HA RESPINTO IL RICORSO CONDANNANDO IL BULLO PER IL REATO DI VIOLENZA PRIVATA ( EX ART. 610 C.P. ) CHE HA LO SCOPO DI TUTELARE LA SALUTE PSICHICA DELL’ INDIVIDUO.

QUESTO REATO DISPONE LA RECLUSIONE FINO A 4 ANNI PER CHIUNQUE, CON MINACCIA O VIOLENZA, COSTRINGE ALTRI A FARE, TOLLERARE OD OMETTE QUALCOSA.

I GIUDICI HANNO RICORDATO CHE IL CONCETTO DI VIOLENZA SI RIFERISCE A QUALSIASI ATTO O FATTO COMPIUTO DAL BULLO FINALIZZATO ALLA COARTAZIONE DELLA VITTIMA CHE VIENE COSI’ INDOTTA A FARE, TOLLERARE O OMETTERE QUALCISA CONTRO LA SUA VOLONTA’, COMPRIMENDO LA SUA LIBERTÀ DI AUTODETERMINAZIONE E DI AZIONE.

 

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